Il servizio di iscrizione OnLine è disponibile dal giorno 07 Dicembre 2009
Procedura di iscrizione e di gestione dell’Elenco elettronico
Elenco elettronico dei fornitori e dei prestatori di servizi e degli esecutori di opere ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dell’art. 29 del Regolamento Amministrativo di Capitale Lavoro S.p.A.
Il presente elenco, aperto a tutti gli operatori economici/soggetti che posseggano i requisiti di seguito elencati, ha la funzione di fornire a Capitale Lavoro S.p.A., società interamente partecipata dalla Provincia di Roma, la disponibilità di una serie di operatori economici/soggetti potenzialmente interessati a contrarre con la stessa.
Capitale Lavoro S.p.A. potrà avvalersi di detto elenco nell’ambito delle procedure in economia, dell’affidamento dei contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, delle procedure negoziate, delle acquisizioni dirette e comunque ove per legge consentito.
Gli operatori economici/soggetti iscritti potranno essere invitati a presentare offerta o a fornire il proprio preventivo nell’ambito di dette procedure, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
L’iscrizione non attribuisce all’operatore economico/soggetto alcun diritto né alcuna aspettativa qualificata o giuridicamente rilevante, né Capitale Lavoro S.p.A. è obbligata a ricorrere all’elenco per procedere ai propri affidamenti.
L’iscrizione all’elenco può essere richiesta dagli operatori economici/soggetti previsti dall’art. 34 del Codice dei contratti pubblici in possesso dei requisiti di ordine generale e della idoneità professionale previsti rispettivamente dall’art. 38 e dall’art. 39 del Codice medesimo.
Possono iscriversi anche i soggetti no profit, attestando il possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Le informazioni che verranno inserite nei campi non obbligatori hanno la funzione di delineare il profilo dell’operatore economico/soggetto e potranno essere considerate per verificarne la rispondenza soggettiva alle procedure di acquisizione.
Non posso iscriversi all’elenco gli operatori economici/soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (da comprovare con la presentazione di un certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria e Artigianato ovvero tramite dichiarazione di parte ovvero tramite documento legalmente riconosciuto in altro Stato in cui si sono trasferiti);
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società (da comprovare mediante documento legalmente riconosciuto dallo Stato Italiano o Stato in cui si sono trasferiti ovvero tramite dichiarazione di parte);
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (da comprovare mediante documento legalmente riconosciuto dallo Stato Italiano o Stato in cui si sono trasferiti);
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (la comprovazione deve avvenire mediante presentazione di apposito modello DURC come previsto con D.M. Lav. e Previdenza Sociale del 24/102007 o altro documento valido ai sensi della normativa vigente; gli operatori/soggetti di altro Stato dovranno presentare documento legalmente riconosciuto dallo Stato in cui si sono stabiliti);
l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ove necessaria per l’esecuzione dell’attività, sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
Gli operatori economici/soggetti che vorranno iscriversi dovranno altresì possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:
1. Se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia: possesso dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali o comunque presso i registri obbligatori, ai sensi della normativa vigente, per l’esercizio della propria attività;
2. Se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia: possesso dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, o comunque successiva dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito;
3. Ai fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati si richiederà, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;
4. Capitale Lavoro S.p.A. si riserva, in caso di fornitori che devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, di chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.
Ogni operatore economico/soggetto, inoltre, nei campi liberi relativi alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnico-professionale può inserire ogni elemento ritenuto utile ad attestarne il relativo possesso.
Gli operatori economici/soggetti dovranno altresì dichiarare le certificazioni in ambito ISO eventualmente possedute.
Gli operatori economici/soggetti esecutori di lavori dovranno indicare l’eventuale SOA posseduta e le qualificazioni.
Capitale Lavoro S.p.A. significa che al termine della procedura di iscrizione verrà formalmente richiesta autorizzazione al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini di detta procedura e pertanto la mancata sottoscrizione, da parte dell’operatore economico/soggetto, comporterà automaticamente l’annullamento della procedura senza invio della conferma dell’iscrizione e delle chiavi di accesso riservate.
Capitale Lavoro S.p.A., rispetto ad ogni procedura di acquisizione che venga messa in atto, richiederà all'aggiudicatario di attivare tutte le misure di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; Capitale Lavoro S.p.A. si riserva sin da ora di eseguire controlli e verifiche nell'ambito dell'esecuzione contrattuale.
1. L’iscrizione all’elenco può avvenire on-line accedendo al sito www.capitalelavoro.it o recandosi presso l’Ufficio Acquisti, Logistica e Gestione del Patrimonio di Capitale Lavoro S.p.A. previo appuntamento telefonico, contattando il medesimo ufficio, al numero 06/85.35.83.22 predisposto altresì per assistenza telefonica ove necessaria.
2. Ogni domanda presentata in altro modo verrà rigettata e Capitale Lavoro S.p.A. non procederà all’iscrizione in elenco.
3. Le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno e avranno validità per un periodo di dodici mesi dal ricevimento della mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con attribuzione delle chiavi di accesso riservate. Trenta giorni prima della scadenza dell’iscrizione l’operatore economico/soggetto riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato ai fini del contatto, nella sezione “Referente per l'iscrizione all'Elenco elettronico dei fornitori e dei prestatori di servizi e degli esecutori di opere”, una comunicazione di preavviso con la quale verrà invitato a procedere a nuova iscrizione. In assenza di nuova iscrizione, allo scadere del dodicesimo mese, l’iscrizione verrà automaticamente cancellata dal sistema.
4. Gli operatori economici/soggetti iscritti all’elenco elettronico di Capitale Lavoro S.p.A. sono tenuti ad aggiornare la loro iscrizione ogni volta che le informazioni inserite necessitino di modifica o integrazione. Capitale Lavoro S.p.A. riterrà valide ad ogni effetto le informazioni fornite nella sezione “Dati per l'invio dell'invito a presentare offerta/preventivo”.
In caso di invito a presentare offerta, il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di cui sopra potrà essere autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tale dichiarazione dovranno essere indicate anche le eventuali condanne per le quali l’operatore economico abbia beneficiato della non menzione.
In caso di aggiudicazione l’operatore economico/soggetto dovrà consegnare tutta la documentazione richiesta da Capitale Lavoro S.p.A. per procedere al relativo affidamento; la mancata produzione di quanto richiesto comporterà l’impossibilità a procedere a detto affidamento.
Capitale Lavoro S.p.A. si riserva comunque la facoltà di acquisire ulteriori elementi di valutazione direttamente presso gli Uffici giudiziari.
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Si è cancellati dall’Elenco, oltre che su richiesta dell’operatore economico/soggetto, nei seguenti casi:
1) perdita o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti di ordine generale di cui al punto 1 “REQUISITI PER L’ISCRIZIONE EX Artt. 38 e 39 D.lgs. 163/2006 e art. 29 del Regolamento Amministrativo di Capitale Lavoro S.p.A.”;
2) gravi inadempienze, negligenza o malafede in sede di svolgimento delle prestazioni contrattuali.
L’atto di cancellazione è comunicato all’interessato. Una nuova iscrizione potrà essere richiesta soltanto trascorsi due anni dalla data di cancellazione. La comunicazione di cancellazione e il divieto di nuova iscrizione nei due anni successivi non si applicano in caso di cancellazione automatica per scadenza del periodo di iscrizione.
I dati relativi al soggetto o operatore economico/soggetto e i dati personali saranno utilizzati da questa Società per la gestione dell’iscrizione. Essi verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere, a termini di legge, consultati dai diretti interessati, modificati, integrati o cancellati (d.lgs. n. 196 del 2003).
Le procedure sono disponibili per il download cliccando qui